argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, poiché alla stipulazione del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall’art. 35, comma primo, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento previste dal combinato disposto dell’art. 35, comma primo, lettera b), del decreto n. 165 del 2001 e degli artt. 23 ss. del d. P. R. n. 487 del 1994, la mancanza o l’illegittimità delle richiamate procedure si traducono in un vizio genetico del contratto, pertanto affetto da nullità. Quindi, in caso di nullità del contratto, non si può discutere della legittimità del licenziamento intimato. Non si può vantare alcun affidamento tale da superare la nullità del contratto.
» visualizza: il documento (Cass. 29 luglio 2019, n. 20415)Articoli Correlati: lavoro pubblico - procedure concorsuali illegittime