argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, principio stabilito dall’art. 55, primo comma, e dall’art. 55 bis, comma quarto, ora comma secondo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, deve essere riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione sul piano organizzativo tra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’ufficio per il procedimento disciplinare. Pertanto, qualora non sia dimostrata la violazione del predetto principio di terzietà e del diritto di difesa, non sono ragione di nullità della sanzione le modalità attraverso cui, nel corso del procedimento disciplinare, si sia proceduto a sostituire taluno dei componenti dell’ufficio stesso (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 31 luglio 2019, n. 20721)Articoli Correlati: ufficio procedimento disciplinare - procedimento disciplinare pubblico impiego
La decisione è convincente, poiché si richiama alla ragione della costituzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. L’eventuale violazione delle minuziose regole in ordine al suo funzionamento non possono incidere sulla legittimità dell’atto. Nella Rivista, nel secondo fascicolo del 2019, il sesto in assoluto, v. Stefania Pedrabissi, “Duo faciunt collegium”. La non facile convivenza dei procedimenti disciplinari con i principi amministrativi della collegialità.