argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il licenziamento intimato per mancato superamento della prova comporta l’applicazione dell’art. 3, comma secondo, del decreto legislativo n. 23 del 2015.
» visualizza: il documento (Cass. 29 agosto 2025, n. 24201. )Keywords: patto di prova nullo - contratto a tutele crescenti - licenziamento
Sull’applicabilità dell’art. 3, primo comma, del decreto n. 23 del 2015, Cass. 14 luglio 2023, n. 34395; Trib. Napoli 13 gennaio 2021; Trib. Salerno 2 agosto 2017, ord.; Trib. Treviso 30 aprile 2025; sull’applicabilità dell’art. 3, secondo comma, v. App. Bologna 11 ottobre 2024, tutte pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.