argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non è illegittimo sul piano costituzionale l’art. 6, comma secondo, della legge della Regione Toscana n. 32 del 2018, nella parte in cui prevede che “il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica”.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 19 luglio 2019, n. 192)Articoli Correlati: assegnazione temporanea - lavoro pubblico
La sentenza è molto importante ed esclude che la disposizione afferisca all’ordinamento civile. Infatti, “la norma regionale (…), orientata a delineare una modalità di azione della stessa amministrazione regionale, non fa altro che dare attuazione all’art. 23 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001”.