argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Anche in tema di cosiddetta gestione separata, si applica il principio per cui, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell’assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, è esclusa dal computo la contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole.
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E’ applicato il principio sancito dalla sentenza Corte costituzionale 23 luglio 2018, n. 173, per cui “sono illegittimi sul piano costituzionale l’art. 5, comma primo, della legge n. 233 del 1990 e l’art. 1, comma diciottesimo, della legge n. 335 del 1995, che, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell’assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole”.