argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ ingiustificato l’allontanamento durante le fasce di reperibilità dal luogo di residenza del lavoratore assente per malattia, anche se si sa recato a prendere i risultati di esami clinici.
» visualizza: il documento (Cass. 22 luglio 2019, n. 19668)Articoli Correlati: malattia - fasce di reperibilità - assenza del lavoratore
Il principio non è del tutto scontato. Per esempio, in senso diverso, si è osservato, “l'assenza del lavoratore in malattia alla visita domiciliare di controllo, perché non sia sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, che, sebbene non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come l'esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare, consistita, nel caso concreto, nell'assistenza del lavoratore alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale, in quanto divorziata e senza altri familiari. Tale esigenza è senza dubbio, meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti etico - sociali garantiti e tutelati dalla Costituzione, così che non può essere sanzionato il lavoratore che ha dato prova del fatto che il suo allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità fosse dipeso dalla necessità di recarsi nel centro predetto, in coincidenza con l'orario delle visite dei familiari, senza che fosse riuscito a rientrare al proprio domicilio nelle fasce di reperibilità a causa di un blocco del traffico stradale”.