argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ giusta causa di licenziamento lo svolgimento di attività estranea alla cura del congedo, durante un congedo straordinario.
» visualizza: il documento (Cass. 19 luglio 2019, n. 19580)Articoli Correlati: abuso del diritto - congedo straordinario
Il principio di diritto è coerente con quello per cui, “in tema di congedo parentale, l'art. 32, comma primo, lett. b), del decreto legislativo n. 151 del 2001, nel prevedere (in attuazione della legge delega n. 53 del 2000) che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale una indennità commisurata a una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre - lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo è utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo a essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento e non assume rilievo il fatto che lo svolgimento di tale attività (nella specie, presso una pizzeria di proprietà della moglie) contribuisca a una migliore organizzazione della famiglia” (v. Cass. 16 giugno 2008, n. 16207; v. anche Cass. 11 gennaio 2018, n. 509).