argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di cosiddetta codatorialità, il licenziamento deve essere impugnato nei confronti di tutte le imprese.
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L’ordinanza modifica il precedente orientamento; v. Cass. 27 giugno 2024, n. 17736, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Non sono chiare le conseguenze della mancata impugnazione; si legge: “in mancanza di impugnativa del recesso nei confronti di tutti i co – datori di lavoro, non opera la solidarietà passiva derivante dall’unicità del rapporto”.