argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Non rientra fra i cosiddetti contratti di prossimità quello che non proponga una specifica correlazione fra i fini indicati dalla norma e le deroghe previste. Quindi, non è valida la deroga a previsioni di un contratto nazionale.
» visualizza: il documento (Trib. Firenze 4 giugno 2019)Articoli Correlati: contratto di prossimità - conflitto tra contratti collettivi
Il problema non è l’interpretazione dell’art. 8 del decreto – legge n. 138 del 2011, ma il fatto che, ravvisata l’inesistenza di un contratto di prossimità, si ritenga invalida la deroga di un contratto di secondo livello a uno nazionale, sulla base di una insostenibile concezione gerarchica. Al contrario, identificato un normale conflitto fra contratti collettivi, esso sarebbe stato da risolvere come sempre si è fatto e si deve fare, a prescindere dall’art. 8 del decreto – legge n. 138 del 2011. Il demerito non va alla decisione, ma a una norma fonte di confusione, come l’art. 8 del decreto – legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazione, dalla legge n. 148 del 2011.