argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7 della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa nazionale in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto di potere esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, detto lavoratore perde, (in via automatica e senza previa verifica del fatto che, in effetti, egli sia stato posto dal datore di lavoro, in particolare con una informazione adeguata, in condizioni di esercitare questo diritto), i giorni di ferie annuali retribuite maturati e, in modo correlato, il suo diritto a una indennità finanziaria per tali ferie annuali non godute (principio di diritto ricavato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, grande sezione, 6 novembre 2018, C. n. 619 del 2016)Articoli Correlati: ferie - indennità per ferie non godute
Il principio è analogo a quello della sentenza Corte di giustizia, grande sezione, 6 novembre 2018, C. n. 684 del 2016