argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
A seguito della legge n. 339 del 2003, decorso il termine ivi previsto, il pubblico impiegato non può svolgere la professione di avvocato, a prescindere dal fatto che il suo rapporto sia a tempo pieno o a tempo parziale, con l’eccezione degli insegnanti di scuola secondaria superiore e di quelli universitari. Nel caso in cui il dipendente pubblico rimanga iscritto all’albo o prosegua l’attività, è comminato il licenziamento per giusta causa.
» visualizza: il documento (Cass. 11 luglio 2019, n. 18700, ord.)Articoli Correlati: attività forense - rapporto di lavoro pubblico
Il principio di diritto è convincente.