argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso per cui ostano alla normativa di uno Stato membro la quale subordini la concessione di un sussidio economico per studi superiori agli studenti non residenti alla condizione per cui, alla data della domanda di sussidio economico, uno dei genitori dello studente sia stato occupato o abbia esercitato una attività in tale Stato membro per almeno cinque anni su un periodo di riferimento di sette anni calcolato a ritroso a decorrere dalla data della domanda di sussidio, in quanto non consente di prendere in considerazione in modo abbastanza ampio l’esistenza di un eventuale collegamento sufficiente con il mercato del lavoro di tale Stato membro (principio ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 10 luglio 2019, C. – n. 410 del 2018, Sig. Nicolas Aubriet c. Ministre de l’einsegnement supérieur et de la recherche. )Articoli Correlati: sussidio economico per studi - libera circolazione dei lavoratori
La sentenza mette in luce quanto sia difficile trovare un criterio di collegamento equilibrato fra le persone straniere e lo Stato ospitante, a prescindere dal fatto che si discuta di cittadini comunitari o extracomunitari.