Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

12/12/2018 - Il diritto comunitario, le ferie e il loro mancato godimento.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 7 della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto di potere esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo (in via automatica e senza previa verifica del fatto che, in effetti, egli sia stato posto dal datore di lavoro, in particolare con una informazione adeguata, in condizioni di esercitare questo diritto), i giorni di ferie annuali retribuite maturate e, in modo correlato, il suo diritto a una indennità per tali ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno e applicando i suoi metodi di interpretazione, se gli sia possibile pervenire a una interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell’Unione. Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all’art. 7 della direttiva 2003 / 88 / Ce e all’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deriva da questa ultima disposizione la conseguenza per cui il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria a che il lavoratore fosse in effetti in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione, il lavoratore stesso non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, in modo correlato, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell’indennità per le ferie non godute, il cui pagamento, in tale caso, è in via diretta, a carico del datore di lavoro (principi di diritto ricavati dalla sentenza).

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