Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

12/07/2019 - Le novità introdotte dalla c. d. legge concretezza nella pubblica amministrazione.

argomento: Novitá legislative

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Introduzione.

Dal giorno 7 luglio 2019 è in vigore la legge 19 giugno 2019, n. 56, rubricata “interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”. Secondo l’intento del Ministro per la pubblica amministrazione On. Giulia Bongiorno, la legge è volta a garantire la efficienza della pubblica amministrazione, il miglioramento della organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

 

  1. Le principali novità introdotte dalla c. d. legge concretezza.

In primo luogo, la legge n. 56 del 2019 istituisce il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento della efficienza amministrativa (“Nucleo della concretezza”) (art. 1, primo comma). Esso dovrebbe assicurare la concreta realizzazione delle misure previste nel c. d. piano triennale delle azioni concrete per la efficienza delle pubbliche amministrazioni (art. 1, terzo comma). A tale fine, i funzionari del “Nucleo della concretezza” possono effettuare sopralluoghi e visite nelle pubbliche amministrazioni, dei quali deve essere redatto il relativo processo verbale (art. 1, quarto comma). Altresì, i funzionari del “Nucleo della concretezza” possono proporre misure correttive alle pubbliche amministrazioni ispezionate.

In secondo luogo, la legge n. 56 del 2019 introduce sistemi di verifica biometrica della identità, nonché sistemi di videosorveglianza degli accessi (art. 2, primo comma). In altre parole, il “cartellino” marcatempo è sostituito dalla impronta digitale. Ciò al fine di verificare la osservanza dell’orario di lavoro e di contrastare il fenomeno dell’assenteismo. A tali sistemi di controllo sono soggetti anche i dirigenti delle amministrazioni individuate dall’art. 1, secondo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e i dirigenti degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative (art. 2, secondo e quarto comma). Invece, è escluso dal predetto controllo il personale docente ed educativo (art. 2, quarto comma). Si rileva il fatto che, secondo la lettera della legge, l’utilizzo dei sistemi di verifica biometrica della identità e dei sistemi di videosorveglianza degli accessi sarebbe contestuale e non alternativo. Al riguardo, si rinvia al parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 11 ottobre 2018, la quale ha disposto la non conformità del predetto utilizzo ai principi di proporzionalità e di minimizzazione sanciti dal Regolamento della Unione europea n. 679 del 2016.

Infine, per agevolare le assunzioni mirate e per favorire il ricambio generazionale, è data facoltà alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente (art. 3, primo comma). Ciò senza la necessità di alcuna autorizzazione. Inoltre, le pubbliche amministrazioni possono reclutare, in via prioritaria, figure professionali con elevata competenza in materie quali digitalizzazione, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica, contabilità pubblica e gestione finanziaria (art. 3, secondo comma). Ancora, è possibile procedere alla assunzione a tempo indeterminato di vincitori di concorsi, allo scorrimento delle graduatorie vigenti e all’avvio di procedure concorsuali, il cui svolgimento è semplificato. Infatti, è previsto il superamento di un test a risposta multipla sia per le prove di preselezione, sia per le prove scritte (art. 3, terzo comma). Tuttavia, è fatto salvo il c. d. blocco delle assunzioni previsto dall’art. 1, 399esimo comma, della legge di bilancio per l’anno 2019.

Da ultimo, la legge n. 56 del 2019 introduce alcuni incentivi in materia di mobilità dei dipendenti cc. dd. semplici tra il settore pubblico e il settore privato (art. 4) e alcune disposizioni in materia di buoni per il pasto (art. 5).