argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
E’ del giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie inerenti a una selezione pubblica per la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, con collaborazione coordinata e continuativa.
» visualizza: il documento (Tar Emilia – Romagna, Bologna, sezione prima, 4 luglio 2019, n. 602)Articoli Correlati: riparto di giurisdizione - contratto di lavoro autonomo
Nello stesso senso, v. Cons. Stato, sezione terza, 4 aprile 2018, n. 2101; Tar Liguria, sezione seconda, 22 giugno 2018, n. 558. Sebbene si stia consolidando, il principio di diritto è discutibile, poiché vi è una oggettiva e strutturale differenza fra il lavoro autonomo e quello subordinato e non è chiaro come si possa applicare al primo una disposizione sul riparto di giurisdizione che si riferisce al rapporto subordinato, ma vi sono precedenti conformi. Infatti, si è detto, “il concetto di ‘assunzione’ di dipendenti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 63, comma quarto, del decreto legislativo n. 165 del 2001, deve essere interpretato in senso estensivo, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui siano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità sicché appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa a una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi assegnati a esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per fare fronte alle medesime esigenze cui in via ordinaria sono preordinati i lavoratori subordinati della pubblica amministrazione” (v. Cass., sez. un., 1 luglio 2016, n. 13531).