argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il licenziamento intimato da un soggetto privo del potere di rappresentanza può essere ratificato con effetti retroattivi dal legale rappresentante del datore di lavoro (nel caso di specie, una associazione non riconosciuta) e, a tale fine, è sufficiente la costituzione in giudizio, con la connessa resistenza alle domande del lavoratore.
» visualizza: il documento (Cass. 4 luglio 2019, n. 17999)Articoli Correlati: licenziamento - potere di rappresentanza
La tesi è convincente e trova riscontro nei precedenti. Infatti, “l'art. 1399 cod. civ. (che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo, ma con salvezza dei diritti dei terzi, del contratto concluso dal soggetto privo del potere di rappresentanza) è applicabile, in virtù dell'art. 1324 cod. civ., anche a negozi unilaterali come il licenziamento; pertanto, la dichiarazione di recesso proveniente da un organo della società datrice di lavoro sfornito del potere di rappresentanza della medesima può essere ratificata dall'organo rappresentativo della società anche in sede di costituzione in giudizio per resistere all'impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore che deduca il detto difetto di rappresentanza” (v. Cass. 5 aprile 1990, n. 2824).