argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini della responsabilità solidale del committente, ai sensi dell’art. 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 2003, per inadempimenti contributivi dell’appaltatore, non opera il termine di decadenza biennale, fermo il termine di prescrizione delle stesse pretese contributive.
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Molto attesa, la decisione conferma la giurisprudenza formatasi sulla vecchia legge n. 1369 del 1960. Infatti, “l'art. 4 della legge n. 1369 del 1960, che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti (pure facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali) limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere in via diretta dal lavoratore e non si può estendere l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa a un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono al predetto termine annuale decadenziale” (v. Cass. 20 marzo 2014, n. 6532). Peraltro, il testo normativo sul quale si è pronunciata la sentenza in esame è diverso da quello attuale.