argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Non rileva ai fini dell’impugnazione del licenziamento l’atto cartaceo inviato per posta elettronica e non sottoscritto né dal difensore, né dal lavoratore, né in via analogica, né in via digitale.
» visualizza: il documento (Trib. Napoli Nord 10 febbraio 2025. )Articoli Correlati: atto di impugnazione - licenziamento - sottoscrizione del licenziamento
Il caso è singolare e la soluzione inevitabile.