argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ legittima sul piano costituzionale la regolazione delle controversie sulle sanzioni disciplinari applicate dagli organi di giustizia sportiva.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 25 giugno 2019, n. 160)Articoli Correlati: sanzioni disciplinari - organi di giustizia sportiva
E’ stata confermata la tesi della sentenza Corte costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, per cui “non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo, lett. b), e 2 del decreto - legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280 del 2003, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi a oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi e interessi legittimi. Il Consiglio di Stato ha fornito una chiave di lettura orientata sul piano costituzionale delle norme del suddetto decreto - legge, sostenendo che, laddove il provvedimento delle federazioni sportive o del Coni incida anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta a ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, poiché non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere, così che il giudice amministrativo può conoscere delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria avanzata dal destinatario della sanzione. Pertanto, qualora la posizione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell'ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al diritto vivente del giudice dotato di giurisdizione esclusiva in materia secondo la legge, è riconosciuta la tutela risarcitoria, che non è preclusa dall'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari (posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo). È una forma di tutela, per equivalente, diversa da quella in generale attribuita al giudice amministrativo (e, infatti, si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltre tutto, di rado sortirebbe effetti ripristinatori, potendo intervenire solo dopo l'esperimento di tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e costituirebbe comunque una intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento legislativo di tutelare l'ordinamento sportivo) non viola l'art. 24 cost.. Del resto, ipotesi di tutela solo risarcitoria per equivalente non sono certo ignote all'ordinamento; lo stesso art. 2058 cod. civ., richiamato dall'art. 30 del Codice del processo amministrativo, prevede il risarcimento in forma specifica come una eventualità, peraltro sempre sottoposta al potere discrezionale del giudice. Nel caso di specie, secondo il diritto vivente, il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento, escludendo l'intervento giurisdizionale più incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo”.
Corte cost., 11/02/2011, n. 49