argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 12, paragrafo 1, lett. e), della direttiva 2011 / 98 / Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta a cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornino in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti alle prestazioni di sicurezza sociale di un cittadino di un Paese terzo, titolare di un permesso unico, i figli a suo carico nati sono presi in considerazione solo a condizione che risulti comprovato il loro ingresso legittimo nel territorio dello Stato membro (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione quinta, 19 dicembre 2024, C. – n. 664 del 2023, Caisse d’allocations familiares des Hauts – de Seine c. Sig. TX. )Articoli Correlati: diritto europeo - sicurezza sociale - permesso unico
Il principio di diritto è di intuitiva evidente. E’ irrilevante il luogo in cui siano i figli a carico.