argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 88, paragrafo 1, del regolamento Ue 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95 / 46 / Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso per cui, nonostante un trattamento sia regolato da un contratto collettivo, che lo permette, il giudice nazionale deve valutare la sua necessità.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 19 dicembre 2024, C. – n. 65 del 2023, Sig. MK c. K. Gmbh. )Articoli Correlati: trattamento dei dati personali - contratto collettivo - protezione delle persone fisiche
Il caso è singolare; un contratto collettivo aveva previsto il trasferimento di dati a un secondo sistema informatico, aggiuntivo a quello [continua ..]