argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 2103 cd. civ. e l’art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non si applicano al rapporto di lavoro dirigenziale.
» visualizza: il documento (Cass. 1 luglio 2019, n. 17636, ord.)Articoli Correlati: dirigente - mansioni
Il principio è consolidato; infatti, “nel lavoro pubblico alle dipendenze di un ente locale, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente, perciò, anche in difetto dell’espressa previsione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilita per le amministrazioni statali, di ritenere applicabile l'art. 2103 cod. civ., poiché la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non è compatibile con lo statuto del dirigente pubblico” (v. Cass. 22 febbraio 2017, n. 4621).