argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora sia accertata l’illegittimità dell’apposizione del termine a un contratto a tempo determinato e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto imputabile al datore di lavoro determina il suo obbligo di corrispondere le retribuzioni, a decorrere dalla costituzione in mora.
» visualizza: il documento (Cass. 9 dicembre 2024, n. 31612, ord.. )Articoli Correlati: mora del creditore - contratto a tempo determinato - retribuzione
Nello stesso senso, v. Cass. 25 luglio 2024, n. 20722, ord.; Cass., sez. un., 7 febbraio 2018, n. 2990; Cass. 10 settembre 2018, n. 21947, ord., pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.