argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
I lavoratori iscritti alla cosiddetta gestione separata prevista dall’art. 2, comma ventiseiesimo, della legge n. 335 del 1995 non possono riscattare il corso legale di studi effettuato prima dell’istituzione della gestione e non opera l’art. 51, comma secondo, della legge n. 488 del 1999.
» visualizza: il documento (Cass. 24 giugno 2019, n. 16828, ord.)Articoli Correlati: riscatto del corso di studi - gestione separata INPS
La sentenza ritiene impossibile il riscatto del corso di studi da parte dei lavoratori iscritti alla cosiddetta gestione separata, qualora tale corso fosse anteriore all’istituzione della stessa gestione. Il principio è nuovo rispetto a tale questione.