argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dall’art. 6, commi primo e secondo, della legge n. 604 del 1966 e dall’art. 32, comma quarto, lett. d), della legge n. 183 del 2010, non si applica all’azione del lavoratore (ancora in apparenza inquadrato come dipendente di un appaltatore) intesa a ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento dell’esistenza del suo rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente a un atto di recesso.
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V. Cass. 28 ottobre 2021, n. 30490, pubblicata si questo Sito. Si rinvia al relativo commento.