argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La violazione dei contratti collettivi integrativi in tema di lavoro pubblico privatizzato non è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
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La soluzione è inevitabile, per il cogente riferimento dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ai contratti nazionali e, quindi, a quelli di categoria.