argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La stipulazione di contratti a tempo determinato presuppone la predisposizione da parte del datore di lavoro di un aggiornato atto di valutazione dei rischi. Qualora l’impresa produca in giudizio un tale atto, è onere del datore di lavoro allegare il fatto che le relative valutazioni siano superate da un nuovo assetto organizzativo, fermo l’onere del datore di lavoro di provare l’aggiornamento dell’atto stesso.
» visualizza: il documento (Cass. 24 giugno 2016, n. 16835)Articoli Correlati: contratto a tempo determinato - onere della prova
La sentenza è convincente. Però, non attribuisce al lavoratore l’onere di allegazione e al datore di lavoro quello della prova, in contrasto con l’opposto principio (a torto) affermato a proposito del ripescaggio nel giustificato motivo oggettivo. V. Cass. 12 gennaio 2017, n. 618, per cui, “nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere di allegare i fatti indicativi dell’impossibilità di adibire il prestatore di opere a residue mansioni presenti nell’organizzazione aziendale grava per intero sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966”. Tale ultima sentenza è coerente con quella Cass. 22 marzo 2016, n. 5592 e con quella Cass. 11 giugno 2016, n. 12101. Analoga è la pronuncia Cass. 5 gennaio 2017, n. 160. La sentenza è in contrasto con quella Cass. 16 maggio 2016, n. 10018. Nel quarto fascicolo della Rivista, il contrasto di giurisprudenza è stato studiato dal saggio di Marco Ferraresi, L’obbligo di repechage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e recenti pronunce di legittimità.