argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
La presentazione di un titolo di studio falso comporta la responsabilità per danno erariale, mentre è irrilevante il fatto che la prestazione sia stata eseguita. Il principio non può essere applicato nel caso in cui le mansioni siano di modesto inquadramento e il lavoratore avesse un valido titolo di studio, poiché la falsificazione era funzionale a ottenere un maggiore punteggio nella procedura di selezione.
» visualizza: il documento (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, 14 novembre 2024, n. 122 del 2024. )Articoli Correlati: responsabilità - danno erariale - procedura di selezione - falsificazione
Nel senso più rigoroso, v. Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, 28 luglio 2023, n. 138 del 2023, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.