argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 1676 cod. civ. è applicabile nei confronti degli appaltanti che siano pubbliche amministrazioni. Per esercitare il diritto riconosciuto dall’art. 1676 cod. civ., il lavoratore deve allegare e provare il sussistere di un credito dell’appaltatore nei confronti del committente.
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Nello stesso senso, Trib. Cosenza 22 marzo 2017; App. Bologna 8 gennaio 2016, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.