argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Lo stato di detenzione del lavoratore per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma integra gli estremi della sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione e giustifica il licenziamento solo ove, in base a un giudizio ex antea (che tenga conto delle dimensioni dell'impresa, del tipo di organizzazione tecnico - produttiva in essa attuato, della natura e dell’importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del già maturato periodo di sua assenza, della prevedibile ulteriore durata della sua carcerazione, della possibilità di affidare in via temporanea ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove assunzioni e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell'assenza) costituisca un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persistendo l'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto.
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Nello stesso senso, v. Cass. 10 marzo 2021, n. 6714, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.