argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La direttiva 2001 / 23 / Ce del Consiglio del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e in particolare il suo art. 2, paragrafo 1, lettera d), deve essere interpretata nel senso per cui una persona che abbia stipulato, con il cedente, un contratto di collaborazione, ai sensi della normativa nazionale, può essere considerata come “lavoratore” e, quindi, beneficiare della protezione che tale direttiva concede, a condizione, tuttavia, che sia tutelata in quanto lavoratore da detta normativa e che benefici di un contratto di lavoro alla data del trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La direttiva 2001 / 23 / Ce del Consiglio del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in combinato disposto con l’art. 4, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, deve essere interpretata nel senso per cui osta a una normativa nazionale la quale preveda che, in caso di trasferimento ai sensi di tale direttiva e per il fatto che il cessionario è un comune, i lavoratori interessati debbano, da un lato, partecipare a una procedura di concorso pubblico e, dall’altro, costituire un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 13 giugno 2019, C. – n. 317 del 2018, Signora Caria Correia Moreira c. Municipio de Mortimao)Articoli Correlati: trasferimento di azienda - ente pubblico cessionario
Per il primo principio di diritto, compete al diritto nazionale determinare la nozione di lavoratore, soluzione assai discutibile, poiché condiziona alle scelte di ciascun ordinamento la delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione dei principi comunitari.
Per il secondo principio di diritto, la natura pubblica del cessionario non esclude la tutela accordata ai prestatori di opere dell’entità economica trasferita, in particolare per quanto attiene alla prosecuzione del rapporto.