argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
L’art. 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 opera con riguardo all’indennità versata ai lavoratori cosiddetti trasfertisti, perché adibiti a mansioni da svolgere fuori dalla sede aziendale.
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Nello stesso senso, v. App. Bologna 14 luglio 2022. Invece (v. Cass. 17 febbraio 2016, n. 3066), “gli emolumenti versati a titolo di indennità di trasferta ai lavoratori cosiddetti trasfertisti e, cioè, chiamati a svolgere la loro prestazione in luoghi sempre variabili e diversi da quelli della sede o di altro stabilimento aziendale concorrono a formare reddito assoggettabile a contribuzione previdenziale nella misura del cinquanta per cento”. Si sarebbe dovuto applicare il principio al caso di specie. Le sentenze sono pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.