argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di successione fra appaltatori, gli artt. 331 e 335 del contratto nazionale delle imprese addette ad attività turistiche e a pubblici esercizi si interpretano nel senso per cui il requisito dell’iscrizione “da almeno tre mese sui libri paga – matricola della gestione uscente” deve essere verificato con il calcolo a ritroso, a decorrere dall’effettivo subentro di un nuovo appaltatore (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
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L’applicazione della clausola è abbastanza frequente e la soluzione è persuasiva, conforme all’interpretazione letterale.