argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 1, paragrafo 1, e l’art. 2 della direttiva 98 / 59 / Ce del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, letti, in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto art. 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non sia qualificata come “licenziamento collettivo” e, quindi, non richieda l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste dall’art. 2.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 11 luglio 2024, C. – n. 196 del 2023, Sig. Cl e altri c. Signora Db e altri. )Articoli Correlati: diritto europeo - licenziamenti collettivi - pensionamento - cessazione dei contratti di lavoro
Il principio di diritto è fondato, ma anche scontato.