argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 18 St. lav., se, in seguito all’ordine di reintegrazione, il datore di lavoro fissa con suo atto un termine inferiore ai trenta giorni per la ripresa del servizio, il termine è comunque quello legale, ma l’invito conserva i suoi effetti. Decorsi trenta giorni dalla sua ricezione, il rapporto di estingue.
» visualizza: il documento (Cass. 26 giugno 2024, n. 17665, ord.. )Articoli Correlati: ordine di reintegrazione - ripresa del servizio
V. Cass. 5 febbraio 2024, n. 3264, ord., pubblicata sul Sito. Si rinvia al relativo commento.