argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d, del d. P. R. n. 3 del 1957) o di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del d. P. R. n. 445 del 2001) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, qualora le infedeltà comportino la carenza di un requisito tale che, in ogni caso, tale mancanza avrebbe impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Nelle altre ipotesi, le produzioni o le dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare il licenziamento, una volta instaurato il rapporto, ai sensi dell’art. 55 quater, lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione del fatto che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti (principio di diritto enunciato in motivazione).
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Nello stesso senso, v. Cass. 11 luglio 2019, n. 18699, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.