argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il contratto di lavoro a tempo parziale è nullo per difetto dei requisiti di forma in caso di indeterminatezza dell’orario da svolgere; il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive rispetto all’orario a tempo pieno non svolto, solo dopo la costituzione in mora del datore di lavoro.
» visualizza: il documento (Cass. 30 maggio 2019, n. 14797)Articoli Correlati: indeterminatezza orario - contratto a tempo parziale
La sentenza enuncia un principio nuovo, per lo meno per l’espresso riferimento alla costituzione in mora.