argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
In tema di lavoro pubblico, lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata in carenza della relativa istanza comporta un occultamento doloso del fatto e il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno erariale decorre dalla scoperta del comportamento.
» visualizza: il documento (Corte dei Conti, sezione terza giurisdizionale centrale di appello, 22 maggio 2024, n. 163 del 2024. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - autorizzazione - attività extraistituzionale - danno erariale - termine di prescrizione
Il carattere doloso del comportamento rende inevitabile il principio di diritto. Nello stesso senso, v. Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, 13 gennaio 2021, n. 4 del 2021, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. In casi opposti e, cioè, caratterizzati dall’esistenza dell’istanza di autorizzazione, ma con il medesimo principio di diritto, v. Corte Conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, 27 ottobre 2020, n. 376 del 2020; Corte dei Conti, sez. giur. Calabria, 1 settembre 2020, n. 264 del 2020, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.