argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini del trasferimento di ramo di azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., è elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e, quindi, di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente, a prescindere dal contratto di fornitura di servizi che sia stipulato tra le parti.
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Il principio è noto; v. Trib. Roma 22 gennaio 2024; Cass. 26 gennaio 2023, n. 2396, ord.; Cass. 10 dicembre 2021, n. 39394, ord., pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.