Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

28/06/2024 - Sempre sul trasferimento del ramo di azienda e sulla ripartizione dell’onere della prova.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Ai fini del trasferimento di ramo di azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., è elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e, quindi, di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente, a prescindere dal contratto di fornitura di servizi che sia stipulato tra le parti.

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Il principio è noto; v. Trib. Roma 22 gennaio 2024; Cass. 26 gennaio 2023, n. 2396, ord.; Cass. 10 dicembre 2021, n. 39394, ord., pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.