Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

25/06/2019 - Le malattie tabellate di eziologia multifattoriale.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'Inail, quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere temperata in caso di malattia, come quella tumorale, a eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, dell’idoneità dell’esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, una origine professionale, torma a operare la presunzione legale per quanto riguarda tale origine, così che l'Inail può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evoluzione, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto questa ultima sia cessata da lungo tempo.

» visualizza: il documento (Cass. 14 giugno 2019, n. 16048, ord.) scarica file

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Il principio di diritto è analogo a quello della sentenza Cass. 21 novembre 2016, n. 23653. Nel caso di specie, si discuteva di una radiologo sottoposto a radiazioni per trenta anni ed è stata considerata inadeguata la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso il carattere professionale della patologia.