argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Gli psicologi liberi professionisti che operano presso gli istituti penitenziari sono lavoratori autonomi. Gli elementi che, in astratto, potrebbero fare pensare alla subordinazione, come l’attività a turni e l’obbligo di avvertire delle assenze in via preventiva, sono solo funzionali ai controlli dovuti al luogo di espletamento della prestazione.
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Sui medici di guardia dei penitenziari, nello stesso senso, v. Cass., sez. un., 19 marzo 1990, n. 2286.