Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

20/05/2024 - Le recenti disposizioni in materia di lavoro introdotte dal decreto legge n. 60 del 2024.

argomento: Giurisprudenza - Note di Commento

Sulla Gazzetta ufficiale n. 105 del giorno 7 maggio 2024 è stato pubblicato il decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, in vigore dal giorno 8 maggio 2024 e recante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

» visualizza: il documento (decreto legge 7 maggio 2024, n. 60) scarica file

Articoli Correlati: capacità amministrativa - lavoro autonomo - occupazione giovanile - esonero contributivo

di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le recenti disposizioni in materia di lavoro introdotte dal decreto legge n. 60 del 2024.

 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di “emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l’efficienza e la qualità dell’azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021 – 2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ad accelerarne l’attuazione; (…) intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, favorendo, in particolare, l’effettuazione di investimenti per lo sviluppo e l’attrattività del sistema produttivo, nel settore dell’energia, nei settori della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, del dissesto idrogeologico nonché nel settore dei trasporti, con particolare riguardo ai collegamenti di medio e lungo raggio, ai nodi logistici, portuali e urbani, e della mobilità sostenibile, anche assicurando il pieno adempimento e l’efficace attuazione, per l’intero ciclo di programmazione, delle pianificazioni oggetto delle condizioni abilitanti per la politica di coesione 2021 – 2027, di cui all’articolo 15 e all’Allegato IV al regolamento (UE) 2021 / 1060; (….) definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma”, il decreto legge n. 60 del 2024 ha introdotto sia disposizioni volte al “rafforzamento della capacità amministrativa” (art. 6), sia “misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa” (capo II), sia “disposizioni in materia di lavoro” (capo IV).

Con riferimento alle “disposizioni in materia di lavoro”, l’art. 16 prevede “specifiche azioni a sostegno dell’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali, nell’ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, “ai fini della promozione dell’inclusione attiva e dell’inserimento al lavoro”.

Inoltre, l’art. 17 incentiva “le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione a ordini o collegi professionali, localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”, vale a dire diversi dalle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c. d. autoimpiego Centro Nord Italia).

Invece, “per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori” delle suddette regioni, l’art. 18 istituisce “una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0»”.

Ancora, l’art. 21 permette che, “al fine di incentivare l’occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 e operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica” possano “chiedere, per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a €. 800,00 su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata (…) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. Sempre secondo l’art. 21, l’esonero “non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216”.

Infine, sono introdotti alcuni “bonus”: il c. d. bonus giovani (art. 22), il c. d. bonus donne (art. 23) e il c. d. bonus zona economica speciale unica per il Mezzogiorno (art. 24). Nel dettaglio, si tratta di esoneri dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti all’Inps.

Da ultimo, l’art. 25 prescrive “l’iscrizione d’ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)” dei percettori della c. d. Naspi e della c. d. Disc – Coll.