argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, una associazione sindacale che abbia revocato uno sciopero illegittimo ha l’obbligo di dissociarsi dalle ulteriori iniziative dei lavoratori, vigilando sulla loro eventuale prosecuzione di attività in contrasto con gli obblighi assunti sulla base della legge n. 146 del 1990. Pertanto, è sanzionabile la condotta omissiva, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 146 del 1990.
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Il principio di diritto è inovativo e del tutto fondato. La tesi della Commissione di garanzia è stata a ragione condivisa.