argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di impresa familiare, i crediti al mantenimento e alla ripartizione degli utili sono fra loro autonomi, poiché sono riconosciuti in funzione di diverse esigenze. Pertanto, in sede di ripartizione degli utili e di determinazione del relativo credito, non è possibile tenere in considerazione quanto versato a titolo di mantenimento e, in particolare, detrarre tali importi dagli utili.
» visualizza: il documento (Cass. 13 giugno 2019, n. 15962, ord.)Articoli Correlati: impresa familiare
L’autonomia fra il credito al mantenimento e quello alla quota di utili non fa venire meno il fatto che entrambi incidano sullo stesso patrimonio. Dunque, “il diritto alla quota di utili dell'impresa familiare (art. 230 bis cod. civ.) è autonomo rispetto al diritto al mantenimento del partecipante all'impresa medesima, ma il calcolo degli utili da ripartire deve essere effettuato al netto (e non al lordo) delle spese di mantenimento, che gravano parimenti sul reddito di impresa” (v. Cass. 2 aprile 1992, n. 4057).