argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ valida la clausola del contratto nazionale dei portieri di fabbricati per cui, in caso di trasferimento della proprietà dell’immobile, il rapporto prosegue nei confronti dell’acquirente, con inapplicabilità dell’art. 1406 cod. civ.. Infatti, ai sensi dell’art. 1407 cod. civ., la clausola è da considerare una autorizzazione preventiva alla cessione del contratto.
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L’interpretazione della clausola è esatta. Ma essa è valida? Può il sindacato autorizzare in nome e per conto degli iscritti la cessione del contratto, con effetti nella sfera di ciascun lavoratore?