Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

13/05/2024 - La conversione del decreto legge n. 19 del 2024.

argomento: Giurisprudenza - Note di Commento

Sul supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta ufficiale n. 100 del giorno 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19. Il decreto legge n. 19 del 2024, recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, aveva previsto svariate disposizioni urgenti volte ad attuare il c. d. Pnrr, comprese quelle riguardanti il “rafforzamento della capacità amministrativa” (art. 8), “il reclutamento dei docenti” (art. 14), il personale del comparto della giustizia (art. 22), gli “incentivi per gli ufficiali giudiziari” (art. 23) e il “reclutamento di magistrati tributari” (art. 24), nonché le “modifiche al codice dell’amministrazione digitale” (art. 20). Dal punto di vista giuslavoristico, oltre alle “disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura” (art. 7), rilevanti erano le nuove norme in materia di appalto, di somministrazione e di distacco e di regolare versamento della contribuzione (capo VIII), volte alla prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare e alla lotta contro le violazioni in ambito contributivo. La legge n. 56 del 2024 ha apportato alcune correzioni al testo originario.

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto del lavoro irregolare.

 

Il capo VIII del decreto legge n. 19 del 2024 aveva previsto “disposizioni urgenti in materia di lavoro”. In particolare, l’art. 29 del citato decreto legge si occupava di “prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”, intervenendo su molteplici atti legislativi, quali la legge n. 296 del 2006 (cosiddetta legge finanziaria per l’anno 2007), il decreto legislativo n. 276 del 2003, la legge n. 145 del 2018 (cosiddetta legge di bilancio per l’anno 2019), il decreto legislativo n. 81 del 2015, la legge n. 197 del 2022 (cosiddetta legge di bilancio per l’anno 2023) e il decreto legislativo n. 81 del 2008.

Due erano le norme del decreto legislativo n. 276 del 2003 oggetto di riforma: l’art. 18 e l’art. 29. Con riguardo all’art. 29, era così prescritto: “al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto” (primo comma bis dell’art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, così come introdotto dalla lettera a dal secondo comma dell’art. 29 del decreto legge n. 19 del 2024). In sede di conversione in legge, la disposizione è stata così corretta: “al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.

Nonostante l’intervento correttivo, la disposizione continua a tenere poco conto del fatto che oggi il sistema economico italiano è fondato sul sistema degli appalti e dei subappalti, con conseguente eventuale stortura del sistema medesimo.

Inoltre, la legge di conversione ha “riscritto” l’art. 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008, così come modificato dal 19esimo comma del decreto legge n. 19 del 2024. Ferma la nuova rubrica (“sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”), la disposizione è così stata modificata: “1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8. 4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1. 5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. 6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. 7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive. 8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14. 9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti. 10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14. 11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente. 12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto. 13. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo. 14. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. 15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

Si tratta sempre del sistema di qualificazione dei datori di lavoro mediante la cosiddetta patente a punti, tanto sollecitata dalle associazioni sindacali in ambito di edilizia e di ingegneria civile e improntata sul modello della patente di guida. Tuttavia, ci si continua a domandare se, in concreto, tale strumento salverà i lavoratori dalle morti sul lavoro.

 

  1. Le misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo.

 

L’art. 30 del decreto legge n. 19 del 2024 aveva apportato alcune modificazioni all’art. 116 della legge n. 388 del 2000 (c. d. legge finanziaria per l’anno 2001). Con particolare riguardo all’ottavo comma dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000, alla lettera a) (omissione contributiva) era così previsto: “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione (pari a 5,5 punti, n. d. r.) non trova applicazione”.

Inoltre, la lettera b) (evasione contributiva) del citato ottavo comma era così stata variata: “in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al trenta per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al sessanta per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al quaranta per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389”. Così concludeva la disposizione in esame: “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera”. In sede di conversione in legge, tale paragrafo è stato così modificato: “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 1 del presente articolo”.

 

  1. Le ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro.

 

Le ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro previste dall’art. 31 del decreto legge n. 19 del 2024 concernevano il potenziamento del personale ispettivo. Nessuna rilevante modificazione o correzione sono state apportate in sede di conversione in legge.