argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisca il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, fermo il fatto che l'apprezzamento della consequenzialità logico - giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico - giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito. Pertanto, la domanda di accertamento della nullità del termine ha effetti interruttivi e sospensivi estesi alle voci retributive legate al decorso del tempo, come gli scatti di anzianità.
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V. Cass. 4 settembre 2007, n. 18570.