argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma dodicesimo, del decreto – legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non si possono iscrivere all’Inarcassa, perché iscritti allo stesso tempo presso altra gestione obbligatoria, e che, pertanto, siano tenuti all’obbligo di iscrizione alla gestione separata costituita presso l’Inps siano esonerati dal pagamento, in favore dell’Inps, delle sanzioni per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore dello stesso decreto – legge n. 98 del 2011.
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V. Cass. 24 luglio 2023, n. 22056, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. E’ l’ordinanza che ha proposto la questione di legittimità costituzionale accolta.