argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 cod. proc. civ. è una convenzione non assimilabile a un negozio di diritto privato puro e semplice, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall'art. 88 disp. att. cod. proc. civ. e, da un lato, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall'altro, per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio stipulato, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore.
» visualizza: il documento (Cass. 4 aprile 2024, n. 8898, ord.. )Articoli Correlati: conciliazione giudiziale - effetti - diritti indisponibili - transazione
Il carattere giudiziale della conciliazione rimedia alle asimmetrie informative, ma i diritti indisponibili restano tali. Peraltro, nello stesso senso della sentenza, v. Cass. 26 ottobre 2017, n. 25472.