Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
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09/04/2024 - La Autorità “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”.

argomento: Giurisprudenza - Note di Commento

In attuazione della delega al Governo conferita dalla lett. f) del secondo comma dell’art. 1 della legge n. 227 del 2021 (recante “delega al Governo in materia di disabilità”), sulla Gazzetta ufficiale n. 54 del giorno 5 marzo 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, il quale istituisce la Autorità “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”.

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. La Autorità “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”.

 

A partire dal giorno 1° gennaio 2025, “al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità”, è istituita (in Roma) la Autorità “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”, la quale “costituisce una articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità” (secondo comma dell’art. 1 del decreto legislativo n. 20 del 2024).

Il nuovo Garante è un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti, scelti tra “persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità” (secondo comma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 20 del 2024) e nominati con determinazione adottata di intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (sesto comma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 20 del 2024). Tuttavia, non può trattarsi di “persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante” (terzo comma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 20 del 2024). Il mandato dura quattro anni e può essere rinnovato una sola volta (nono comma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 20 del 2024). Al presidente è attribuita una indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, non superiore a €. 200.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione; ai componenti è attribuita una indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, non superiore a €. 160.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione. Inoltre, al presidente e ai componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali e, comunque, nel limite della spesa autorizzata (decimo e undicesimo comma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 20 del 2024).

Il “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità” svolge molteplici funzioni, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in data 13 dicembre 2006 e dagli altri trattati internazionali in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità di cui l’Italia è parte; contrasto ai fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole; promozione dell’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione; ricezione, valutazione e verifica di segnalazioni, previa audizione delle persone con disabilità legittimate; verifiche, di ufficio o a seguito di segnalazione, sulla esistenza di fenomeni discriminatori; formulazione di raccomandazioni e di pareri inerenti alle segnalazioni, proponendo o sollecitando interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate; visita delle strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con accesso illimitato ai luoghi e avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato (primo comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 20 del 2024; v. anche art. 5 dello stesso decreto legislativo con riguardo ai pareri).

Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il Garante dispone di un apposito ufficio, c. d. Ufficio del Garante (art. 3 del decreto legislativo n. 20 del 2024).